Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 2010, n. 17973
«La disciplina della DIA, nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, comma 6, e 23, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/01.
La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell’Amministrazione comunale.
Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo».
Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, è stato respinto il ricorso avverso il sequestro preventivo di un fabbricato disposto nell’ambito dell’indagine avente ad oggetto l’accertamento del reato di cui all’art. 44 lettera c del DPR 380/01, norma che punisce con la medesima pena le lottizzazioni abusive a scopo edilizio nonché gli interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Segnatamente erano stati realizzati tutta una serie di interventi edilizi di frazionamento e modifica, anche prospettica, di un immobile ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ciò in assenza della preventiva autorizzazione, a nulla valendo l’eccezione che, detti interventi, richiedessero per la loro natura la semplice denunzia di inizio attività.
Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 2010, n. 17973