Cassazione penale, sez. II, 15 marzo 2011, n. 10404
«La giurisprudenza è assolutamente prevalente nel ritenere inammissibile l’impugnazione (anche per la richiesta di riesame), proposta dal difensore mediante telegramma il cui testo sia dettato per telefono, trattandosi di una modalità che non garantisce certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante (Cass., sez. 1^, 27 ottobre 2009, n. 44660, C.E.D. cass., n. 245679), come invece avverrebbe attraverso la proposizione mediante spedizione del telegramma dagli uffici postali. La dettatura telefonica del testo del telegramma non trasforma, infatti, in atto scritto, corredato della sottoscrizione, l’originaria comunicazione orale e dunque non soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge (Cass., sez. 2^, 19 gennaio 2006, n. 3627, C.E.D. cass., n. 233372)».
Cassazione penale, sez. II, 15 marzo 2011, n. 10404