Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1652
Nel processo tributario, l’impugnazione di atti prodromici non notificati unitamente ai successivi, prevista dal D.Lgs. n. 546/1992 art. 19, deve ritenersi costituire una facoltà e non un obbligo, senza che il mancato esercizio di tale facoltà tolga al contribuente la possibilità di impugnare l’atto notificatogli per vizio proprio, dovendosi intendere per vizio proprio anche la mancata notifica dell’atto ad esso prodromico.
Il caso di specie, oggetto del pronunciamento della Cassazione, riguarda cartelle di pagamento emesse per irregolarità relative all’IVA, precedute da avvisi di accertamento non notificati e quindi non acquisiti spontaneamente dal contribuente.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. tributaria, 25 gennaio 2008, n. 1652