Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340
In tema di servizi di investimento il rapporto tra intermediario finanziario ed investitore non qualificato – nella fattispecie il privato cittadino – ovvero tutti i soggetti non ricompresi in una delle speciali categorie di investitori cd. “istituzionali” menzionate nei regolamenti CONSOB (in precedenza Delib. n. 11522/1998, art. 31, comma 2 ed attualmente, nella vigenza della Delib. n. 16190/2007, con riferimento alle definizioni di cui all’art. 26) deve essere improntato a regole di chiarezza ed informazione in merito all’adeguatezza di ogni singola operazione posta in essere particolarmente stringenti.
Non è sufficiente la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari a garantire il fatto che la singola operazione sia adeguata in relazione al profilo dell’investitore ovvero avuto conto delle caratteristiche personali, della situazione finanziaria del complessiva del cliente nonché della sua propensione al rischio.
Occorre che specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso alla singola operazione siano state fornite all’investitore, sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario (come ad esempio nel caso di contratti di gestione di portafogli di investimento) sia là dove l’operazione avvenga su istruzione del cliente, come, appunto, quando venga prestato il servizio di negoziazione o di ricezione e di trasmissione di ordini.
Tale interpretazione della normativa in materia è preferita dalla Corte sia in ragione della natura e delle finalità sottostanti ai doveri di informazione imposti agli intermediari nei servizi di investimento, sia in considerazione del tenore letterale della, già ricordata, normativa regolamentare proveniente dalla CONSOB, la quale, per un verso, richiede che siano fornite informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione non solo prima di consigliare operazioni o di prestare il servizio di gestione, ma anche di effettuare operazioni con o per conto dell’investitore, e, per l’altro verso, fa esplicito riferimento al caso in cui l’intermediario abbia ricevuto dall’investitore una disposizione per effettuare una operazione non adeguata (Cfr. art. 29, comma 3 Delib. 11522/1998 – Attualmente la normativa di riferimento è la Delib. CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190, artt. 39 e seguenti).
Inoltre, specifica la Suprema Corte, il dovere di fornire informazioni appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito dall’investitore per iscritto contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, non viene meno neppure se, in epoca immediatamente precedente all’effettuazione della specifica operazione risultata inadeguata, il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio giacché si tratta di una specifica obbligazione posta a carico dell’intermediario che permane in tutti i rapporti con operatori non qualificati.
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Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340