Cassazione penale, sez. unite, 31 marzo 2016, n. 36272
Messa alla prova: il limite di pena di quattro anni va riferito alla fattispecie base del reato, non rilevano le aggravanti, ivi incluse quelle ad effetto speciale
«Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p., alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».
L’art. 168 bis c.p., seleziona i reati in base a un duplice criterio, quantitativo e qualitativo, ma non contiene alcun riferimento alla possibile incidenza di eventuali circostanze aggravanti al fine di identificare i reati che possono essere ricompresi nell’ambito dell’istituto della messa alla prova.
La soluzione che ritiene l’irrilevanza delle circostanze risulta confermata non solo dall’interpretazione letterale dell’art. 168 bis c.p., che pone in evidenza la mancanza di ogni riferimento agli accidentalia delicti, e dalla ricostruzione della voluntas legis, ma anche da un’interpretazione logico-sistematica, là dove si osservi che l’effetto di estendere l’ambito applicativo della messa alla prova a reati che possono presentare un maggiore disvalore trova piena giustificazione con il fatto che si tratta di un istituto che prevede, comunque, un “trattamento sanzionatorio” a contenuto afflittivo, non detentivo, che può condurre all’estinzione del reato. Tale carattere, infine, è confermato dall’art. 657 bis c.p.p., in cui si prevede che nel determinare la pena da eseguire in caso di fallimento della prova (a seguito di revoca o di esito negativo della messa alla prova) venga comunque detratto il periodo corrispondente a quello della prova eseguita.
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Cassazione penale, sez. unite, 31 marzo 2016, n. 36272