Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4646
Nell’ordinamento italiano, non esiste alcuna norma che autorizzi i Prefetti a stabilire, in via generale e preventiva, tariffe minime ed inderogabili per i servizi di vigilanza; tanto più che le circolari del Ministero dell’Interno che hanno introdotto e configurato il nuovo sistema delle tariffe di legalità chiariscono che l’atto di approvazione delle tariffe, mentre impedisce agli istituti di vigilanza di praticare prezzi più alti di quelli ivi stabiliti, non osta a richiedere prezzi inferiori a quelli minimi.
Pertanto, in un pubblico incanto relativo all’affidamento in appalto del servizio di vigilanza da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso senza limite prestabilito, la proposta di un prezzo inferiore a quello contemplato dalle tariffe minime prefettizie non determina un motivo di esclusione a carico del relativo offerente, non venendo l’esclusione sancita per l’ipotesi dalla lex specialis, né integra ipso facto una fattispecie di anomalia dell’offerta.
Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2007, n. 4646