Cassazione Civile, sez. I, 29 marzo 2006, n. 7125
La Suprema Corte, con la Sentenza citata in epigrafe, pone fine ad un indirizzo a cui molti utenti della strada avevano aderito (ed in primis i Giudici di Pace), ossia cancella ogni rilevanza alla mancanza, nella parte posteriore del cartello di segnalazione, dell’ordinanza di apposizione del cartello stesso quale motivo di opposizione al verbale di contestazione.
Il fatto che l’art. 77 del regolamento di esecuzione al Cds imponga tale annotazione posteriormente al cartello stradale, non esime il conducente di un veicolo dal rispettarne la prescrizione in esso contenuta in quanto, secondo la Corte, non si tratterebbe di una difformità tale (dal dettato normativo) da rendere inidoneo il cartello dallo svolgere la sua funzione principale: indicare la norma di condotta da osservare.
Ciò in quanto mancherebbe una sanzione nel caso di mancata indicazione degli estremi dell’ordinanza di autorizzazione, e perché tale indicazione dell’ordinanza sarebbe rivolta agli operatori della P.A., che consentirebbe loro di identificare i cartelli apposti in modo legittimo e di poter rimuovere quelli che invece sono stati apposti in modo illegittimo da privati sconosciuti.
Cassazione Civile, sez. I, 29 marzo 2006, n. 7125