Cassazione penale, sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31670
La Cassazione penale ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il medico che effettua il servizio di guardia è tenuto a compiere al più presto tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall’utente.
Pertanto il medico di guardia che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, consistente, appunto, nel procedere a visita richiesta dal paziente è penalmente responsabile del reato di cui all’articolo 328 del codice penale “omissione di atti d’ufficio” che comporta la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni.
Inoltre, puntualizza la Corte, la discrezionalità del sanitario comandato al servizio di guardia medica, di valutare la necessità di visitare il paziente, sulla base del quadro clinico prospettatogli, non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie.
Cassazione penale, sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31670