TAR Molise, sez. I, 6 novembre 2009, n. 700
È legittima l’indizione di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un appalto di opere, in ragione del pericolo di perdita di un finanziamento pubblico, nonché della condizione di precarietà dell’immobile da ristrutturare.
Non violano la normativa di riferimento, data dall’art. 122 comma 7 bis e dagli artt. 54 e 57 co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), gli atti con i quali un’Amministrazione comunale abbia indetto una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, giustificata dall’urgenza di provvedere derivante dal pericolo di perdita di un finanziamento pubblico, nonché dalla condizione di precarietà dell’immobile da ristrutturare, in relazione ad un appalto di lavori compreso nella soglia di valore da 100.000,00 a 500.000,00 euro, individuando gli operatori economici da consultare, ai sensi dell’art. 57 co. 6 del D.Lgs. 163/2006, vale a dire sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e selezionando un numero di soggetti idonei non inferiore a cinque (art. 122, co. 7 bis), utilizzando per la loro individuazione, nel caso di specie, un meccanismo di rotazione che in passato aveva consentito anche altre Imprese, fra le quali la ricorrente, di partecipare a gare analoghe.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Molise, sez. I, 6 novembre 2009, n. 700