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Giurisprudenza Penale Procedura Penale

Opposizione del querelante al decreto penale di condanna: incostituzionale.

Redazionedi Redazione5 Marzo 2015Aggiornato il:5 Marzo 2015
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Corte Costituzionale, 27 febbraio 20145, n. 23

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 111 cost., nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.
Secondo la Consulta la facoltà di opposizione del querelante determina un ingiustificato allungamento dei tempi del processo e, soprattutto, ostacola la realizzazione dell’effetto deflattivo legato ai riti speciali di tipo premiale che, nelle intenzioni del legislatore, assume una particolare importanza per assicurare il funzionamento del processo “accusatorio” adottato con la riforma del codice di procedura penale.
Quanto alla costituzione di parte civile da parte della persona offesa, non possibile in caso di definizione del procedimento penale con decreto di condanna, la Corte evidenzia “la possibilità di esercitare l’azione civile nel processo penale da parte del querelante mediante l’opposizione alla definizione del procedimento con il decreto penale di condanna è del tutto incoerente con la mancata previsione di una analoga facoltà di opposizione nella disciplina del “patteggiamento”. In tal caso, infatti, qualora il condannato avanzi richiesta di applicazione della pena e ottenga il consenso del pubblico ministero, al querelante, anche se costituito parte civile, non resta alcun potere di interdizione del rito dovendo trovare esclusivamente nella sede civile il luogo della tutela del proprio interesse al risarcimento del danno. Ne consegue che la diversità di disciplina tra il procedimento per decreto e quello relativo all’applicazione della pena su richiesta delle parti non trova una ragionevole giustificazione nell’interesse alla costituzione di parte civile della persona offesa/querelante”.
Inoltre la possibilità per il querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto non trova adeguata giustificazione neanche in relazione all’interesse della persona offesa all’accertamento della responsabilità dell’autore del reato, interesse che si realizza mediante l’attività di supporto e di controllo rispetto all’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero.
La persona offesa, infatti, ai sensi dell’art. 90 cod. proc. pen. può partecipare al procedimento penale, anche a prescindere dalla costituzione di parte civile e, in particolare, può, in ogni stato e grado del procedimento, presentare memorie e indicare elementi di prova, con esclusione del giudizio di cassazione.
Si tratta di un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in “una sfera di azione che tende a realizzare, mediante forme di “adesione” all’attività del pubblico ministero ovvero di “controllo” su di essa, una sorta di contributo all’esercizio dell’azione penale”.

Art. 459 Codice Procedura Penale

Casi di procedimento per decreto.

1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena (2).

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero. 4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante. 5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 371l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma dichiarato anticostituzionale alla sentenza della Corte cost. 27 febbraio 2015, n. 23, nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.

Corte Costituzionale, 27 febbraio 20145, n. 23

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