TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 9 giugno 2009, n. 440
Per costante giurisprudenza è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive ove l’Amministrazione non si sia prima pronunciata sull’istanza di sanatoria in precedenza presentata dall’interessato (ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 7 luglio 2008 n. 2056).
Nella fattispecie il provvedimento repressivo dell’abuso è intervenuto quando ancora pendeva il procedimento relativo al condono edilizio avviato dalla ricorrente né, d’altra parte, rileva la circostanza che, all’esito del sopralluogo, la Polizia municipale avesse verificato che le opere edificate non fossero conformi a quanto dichiarato nelle richieste di condono edilizio o che i lavori risultassero ancora in corso e quindi non ultimati entro il termine previsto dalla legge, attenendo tali aspetti al merito delle domande di condono, la cui definizione era comunque necessaria perché si potesse poi valutare se e quali misure sanzionatorie irrogare.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 9 giugno 2009, n. 440