Cassazione penale, sez. unite, 15 novembre 2024, n. 42124
Attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) nel delitto di rapina e di estorsione: occorre valutare sia il valore del bene sottratto che il danno alla persona
Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina (ed anche al delitto di estorsione), della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia.
Il delitto di rapina, ancorche incluso nel titolo XIII del secondo libro del codice penale, relativo ai delitti contro il patrimonio, ha in genere natura plurioffensiva, in quanto il danno che ne deriva non incide soltanto sulla sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi della liberta fisica o psichica della persona offesa aggredita per la realizzazione del profitto.
Ne discende che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante in esame, non può aversi riguardo unicamente al fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi al bene personale dell'integrità fisica e/o psichica della parte offesa contro la quale l'agente ha indirizzato l'attività violenta o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa. La predetta circostanza potrà essere ritenuta sussistente, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, soltanto nel caso in cui la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ai beni tutelati risulti di speciale tenuità.
Sulla scorta di tali considerazioni è stato enunciato il seguente principio di diritto:
Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, primo comma, n. 4, c.p.), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che, solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circstanza attenuante».
È stato altresì specificato che:
«Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi».
Art. 62 codice penale
Circostanze attenuanti comuni.
Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: [...]
4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
Cassazione penale, sez. unite, 15 novembre 2024, n. 42124