Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3968
Ai fini del rispetto delle distanze tra fabbricati devono essere considerate come vere e proprie costruzioni le parti dell’edificio avanzate, destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato o, comunque, rientranti nel concetto civilistico di corpo edilizio avanzato.
Tale principio però non trova applicazione se trattasi di manufatti abusivi. Il criterio della prevenzione, per cui chi edifica successivamente deve rispettare le distanze previste dalla legge rispetto al fabbricato preesistente, trova applicazione solo se il fabbricato esistente è legittimamente realizzato.
Diversamente la realizzazione di opere non suscettibili, ai sensi delle norme urbanistiche, di essere utilizzate per un ampliamento volumetrico dell’edificio preesistente non costituiscono situazioni edilizie rilevanti e quindi idonee a legittimamente imporre il rispetto dei 10 m.l. alla erigenda costruzione frontista.
Nella fattispecie il Comune aveva negato il permesso di costrutire sull’assunto che la distanza legale avrebbe dovuto essere misurata tenendo conto anche delle opere abusive confinanti.
Al contrario il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover “confermare la tesi espressa dal TAR in base al quale l’abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare”. (Cfr. C.d.S. sent. n. 1874/2009)
Consiglio di Stato, sez. IV, 21 agosto 2015, n. 3968