Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2020, n. 10467
l principio di prevenzione è applicabile anche alla soprelevazione. A chi sopraeleva per primo la costruzione vanno le facoltà riconosciute al preveniente.
In materia di distanze edilizie trova applicazione il principio codicistico di prevenzione in forza del quale il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire, dovendo quest’ultimo arretrare la propria costruzione per consentire il rispetto della normativa sulle distanze, salvo che possa (occorre considerare la normativa specifica e la legislazione tecnica anche su base locale) e voglia costruire in aderenza o in comunione forzosa del muro a confine.
Il principio della prevenzione di cui agli artt. 873 e seguenti del Codice Civile è applicabile anche in tema di soprelevazione. Chi sopraeleva per primo la costruzione esistente può avvalersi delle facoltà riconosciute al preveniente, anche se sussiste il suo dovere di mantenere la scelta fatta per il piano terra.
La soprelevazione, infatti, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione (Cass. n. 21059 del 2009; conf. Cass. n. 15732 del 2018).
È stato altresì specificato che, con riferimento alla soprelevazione di un edificio preesistente, che il criterio della prevenzione va applicato avendo riguardo all’epoca della soprelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria (Cassazione civile , sez. II , 29/05/2019 , n. 14705).
Cassazione civile, sez. II, 3 giugno 2020, n. 10467