Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32682
Una relazione extraconiugale o comunque il tradimento della donataria può essere causa di revoca della donazione per ingratitudine.
L’ingiuria grave grave nei confronti del donante prevista dall’art. 801 del Codice Civile quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.(Cass. n. 20722 del 13/08/2018; Cass. n. 7487/2011).
In giurisprudenza è stata quindi ravvisata l’ingratitudine del coniuge donatario nel caso di una relazione extraconiugale ostentata anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito. Tale principio è stato applicato nella fattispecie in cui la donataria non era coniugata bensì mera convivente del donante.
Se è vero che il rapporto di convivenza di fatto non è caratterizzato dai doveri ed obblighi tipici del vincolo matrimoniale, esso pone in ogni caso degli obblighi morali e sociali, la cui violazione, se intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del compagno, ben può configurare l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c.
I doveri di solidarietà reciproca che scaturiscono dalla convivenza di fatto, sebbene connotati da una non coercibilità e da una minore vincolatività, si impongono e soprattutto non escludono che la condotta del convivente possa risultare compromissoria della dignità morale del convivente.
Quantunque l’assenza di un vincolo matrimoniale attenui il dovere di fedeltà tra conviventi - ed anche a voler reputare lecita la condotta del convivente che decida di intraprendere una nuova relazione - la liceità di tale condotta non esime però dal dovere compiere una valutazione complessiva del comportamento tenuto onde apprezzare le modalità con le quali tale nuova relazione sia stata poi portata alla luce, considerando altresì anche le ulteriori condotte dalle quali possa ricavarsi un contegno irriguardoso nei confronti del donante, in avversione al sentimento di rispetto che deve invece connotare i rapporti tra donante e donatario.
Nella fattispecie la donataria dopo aver ottenuto per atto di donazione la proprietà dell’abitazione in cui viveva con il donante, rendeva di pubblico dominio una relazione sentimentale intrattenuta con un altro uomo, al quale era affettivamente legata da tempo, invitando quindi il precedente compagno (donante) ad allontanarsi dall’appartamento immediatamente dopo la donazione ed avviando quindi la frequentazione col nuovo compagno anche all’interno dell’immobile donato.
Art. 801 Codice Civile
Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, e 436.
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Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 2024, n. 32682