L’ISVAP ha emanato un nuovo Regolamento (Reg. n. 35, sulla “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi”) per rafforzare la trasparenza dei contratti assicurativi e la protezione degli assicurati. Il Regolamento, che semplifica le norme vigenti accorpandole in un testo unitario, introduce significative innovazioni.
Rilevanti novità a vantaggio del consumatore sono previste in particolare per i contratti legati alla stipula di mutui o prestiti personali.
Per tali contratti si è intervenuti:
1) per risolvere alla radice il conflitto d’interessi dei soggetti, come le banche e gli altri intermediari finanziari, che, per proteggere il credito erogato agiscono nella veste di beneficiari delle coperture e nel contempo assumono il ruolo di intermediari arrivando a percepire rilevanti provvigioni, in media pari al 50% ma in qualche caso anche superiori all’80% del premio;
2) per rendere effettiva la portabilità dei mutui stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.
Il Regolamento stabilisce, nell’ambito della disciplina del conflitto d’interessi, il divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.
Fermo restando tale divieto, il Regolamento:
– sul piano della trasparenza, prevede che la Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti riporti tutti i costi a carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni percepite dall’intermediario; i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal consumatore vengono riportate nel documento di polizza;
– sul piano operativo, facilita la portabilità dei mutui consentendo agli intermediari assicurativi di trattenere, in caso di trasferimento del mutuo, solo l’importo relativo alle spese amministrative effettivamente sostenute, a condizione che siano state indicate nei documenti contrattuali e che non costituiscano, nei fatti, un ostacolo alla portabilità stessa.
Numerose ed importanti le novità introdotte dal Regolamento anche per le altre tipologie contrattuali.
Per i contratti malattia, in particolare, è stata preclusa alle imprese la facoltà di recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel momento in cui è contrattualmente più debole.
Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella Nota informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando in particolare l’indice di solvibilità.
Nel comparto danni si è intervenuti introducendo schemi standardizzati di Nota informativa per agevolare la comprensione dei prodotti e la loro comparabilità. Viene richiesto in particolare di fornire chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.
Per i contratti R.C. auto è stato introdotto il Fascicolo informativo, adeguatamente differenziato per categorie di veicoli (autovetture, ciclomotori e motocicli) e per i natanti, che contiene esclusivamente le informazioni e le condizioni di contratto ad essi relative, al fine di fornire agli assicurati un’informazione mirata sulla tipologia di veicolo per il quale viene richiesta la copertura.
Il Regolamento attua, inoltre, l’articolo 182 del Codice delle Assicurazioni che, per la tutela dell’interesse dei consumatori, assegna all’ISVAP il compito di vigilare sul rispetto dei principi di chiarezza, riconoscibilità, trasparenza e correttezza dell’informazione pubblicitaria e sulla conformità della pubblicità rispetto alle informazioni rese in via precontrattuale (con la Nota informativa) e nell’esecuzione del contratto di assicurazione (con le condizioni di polizza).
Articolo tratto da: ISVAP