Il CNF ha predisposto un nuovo regolamento per la formazione e l’aggiornamento degli avvocati sulla base della nuova legge professionale. La bozza di regolamento è stata inviata a Ordini e Associazioni per la consultazione.
La formazione continua degli avvocati non sarà più “a ore”. Conteranno la tipologia e la qualità dell’evento formativo, che dovrà passare al vaglio di una commissione centrale ad hoc istituita presso il Consiglio nazionale forense e di quelle locali dei Consigli dell’ordine, alle quali spetterà l’accreditamento.
La novità principale, rispetto al regolamento ora in vigore e approvato nel 2007, è appunto l’accreditamento, con il superamento dell’attuale sistema dei crediti formativi, basato sull’equivalenza un’ora/un credito, attraverso l’introduzione di un criterio “più oggettivo e qualitativamente efficace”, si legge nella relazione introduttiva del Cnf, “che potremmo definire crediti/evento”.
Il numero dei crediti che gli avvocati dovranno maturare scenderà da 90 a 60 in tre anni, ma l’accreditamento non avverrà su base temporale ma in relazione al singolo evento, al quale saranno attribuiti dei crediti sulla base di criteri oggettivi predeterminati che valuteranno l’approfondimento
L’avvocato potrà costruire il proprio percorso in libertà, anche tramite l’autoformazione, ma in un quadro di verifica che giunge fino al monitoraggio delle attività svolte. L’effettiva partecipazione agli eventi formativi dovrà essere documentata nei dettagli.
È inoltre previsto il riconoscimento dei crediti, nella misura attribuita dalla commissione, “solamente all’iscritto che documenta la partecipazione all’intero evento di durata non superiore a una giornata e, per quelli di durata superiore, solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno l’80 per cento dell’evento”.
Il regolamento si articola in sei titoli e 24 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell’entrata in vigore risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all’art. 15 della legge professionale, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
Si considerano quindi utilmente conseguiti i crediti formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.
Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato.
Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it