L’art. 20-ter della Legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione del Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” ha previsto, al fine di dare attuazione all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, la modifica agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 così introducendo l’obbligo del passaporto individuale, anche per i minori di età.
Le richieste di iscrizione di figli minorenni sul passaporto dei genitori, presentate entro il 24 novembre, saranno evase fino al 15 dicembre.
Restano valide invece tutte le disposizioni – già esistenti – relative al passaporto collettivo e al lasciapassare per i minori.
Sempre in applicazione della disciplina comunitaria cambia anche la durata di validità dei nuovi documenti di espatrio per i minori che viene differenziata a seconda dell’età: per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto vale 3 anni; per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni
Le nuove regole nascono dall’esigenza di contrastare il fenomeno della sottrazione di bambini ai genitori affidatari, ma soprattutto l’attività criminale della tratta internazionale dei minori.
Più dettagliatamente l’articolo 14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto»
L’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185è sostituito dal seguente:
«Art. 17. – 1. Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
2. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni».
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