Referendum: se si raggiunge il quorum i comitati promotori hanno diritto ad un rimborso spese fino 2,6 milioni di euro.
I comitati promotori di un referendum, in caso di raggiungimento del quorum di validità di partecipazione al voto - cioè se si reca a votare almeno il 50% + 1 degli aventi diritto, come previsto dall’art. 75 della Costituzione - hanno diritto ad un rimborso per le spese sostenute per promuovere il referendum.
La misura di detto rimborso è prevista dall’art. 1 comma 4 della Legge 157/1999 ed è pari ad un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 di euro annui.
In pratica, a prescindere dal risultato del referendum, se si recherà a votare oltre la metà dei cittadini aventi diritti al voto, i comitati promotori del referendum avranno diritto ad un euro per ogni firma raccolta per promuovere il referendum sino ad un massimo di poco meno di 2,6 milioni di euro.
Per promuovere un referendum abrogativo, come previsto sempre dall’art. 75 primo comma della Costituzione sono necessarie almeno 500.000 firme “È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori ...”. Sempre 500 mila firme sono necessarie per il referendum confermativo o referendum costituzionale previsto dall’art. 138 della Costituzione per l’approvazione delle leggi di revisione della Costituzione ed altre leggi costituzionali.
Se i comitati promotori hanno raccolto più firme del minimo e se si raggiungerà in quorum del 50% dei voti gli stessi avranno diritto ad un euro per ogni firma sino alla soglia di € 2.582.285.
Articolo 1 comma 4 Legge 157/1999
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell’art. 138 della Costituzione.
Art. 75 Costituzione
1. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 138 Costitituzione
Leggi costituzionali
1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.