Tantum praescriptum, quantum possessum
Tanto si usucapisce, quanto sia stato posseduto.
Principio codificato dall’art. 1158 del Codice Civile in tema di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
Art. 1158 Codice Civile.
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.