Corte Costituzionale, 20 luglio 2007, n. 320
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per violazione del principio di parità delle parti non sorretta da adeguata ratio giustificativa, ponendosi così in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost. dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato; nonché dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dal pubblico ministero, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
La pronuncia costituisce il logico corollario della recente sentenza n. 26 del 2007, con la quale il giudice delle leggi ha già espunto dall’ordinamento processualpenalistico l’art. 1 della legge n. 46 del 2006 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, in caso di decisività della nuova prova.
Corte Costituzionale, 20 luglio 2007, n. 320