Cassazione Civile, sez. tributaria, 10 settembre 2007, n. 18986
«L’art. 327 cod. proc. civ., estendendo la propria efficacia all’intero ordinamento processuale, si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, le quali, pertanto, non possono essere impugnate ove sia trascorso un anno dalla loro pubblicazione ed il termine in questione decorre dalla data di deposito della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della cancelleria».
Cassazione Civile, sez. tributaria, 10 settembre 2007, n. 18986