Cassazione penale, sez. III, 17 novembre 2011, n. 42388
La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l’effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia.
Così nella fattispecie l’imputato è stato condannato per aver posizionato, in piena notte, richiami acustici di tipo vietato con l’evidente scopo di richiamare la fauna selvatica, a nulla rilevando che in tale occasione fosse privo di fucile (ma essendo titolare di porto d’armi) non potendosi altrimenti giustificare una siffatta condotta – ad esempio per finalità di studio – che non finalizzata alla battuta di caccia da tenersi alle prime luci dell’alba.
Cassazione penale, sez. III, 17 novembre 2011, n. 42388