Cassazione penale, sez. IV, 15 ottobre 2021, n. 37548
Non può essere applicata la sospensione della patente di guida a chi commette un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per cui non è richiesta alcuna abilitazione
Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione. Tale principio, già sancito da Cassazione penale sez. IV, 18 settembre 2006, n. 36580 in relazione ad un caso di guida in stato di ebbrezza di un un ciclomotore per la cui conduzione non era richiesta la patente, è estensibile anche alle ipotesi di commissione di un reato in materia di circolazione stradale da cui consegua la sospensione della patente di guida se alla guida di un autoveicolo.
Non può quindi essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.
Nella fattispecie era stata disposta la sospensione della patente di guida ad ciclista che alla guida della bicicletta (mezzo per il quale non è notoriamente prevista alcuna abilitazione alla guida) aveva cagionato un sinistro mortale investendo un pedone.
Cassazione penale, sez. IV, 15 ottobre 2021, n. 37548