Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2098
Concorso pubblico: se è indicato solo il titolo di studio richiesto e non il titolo equipollente non è consentita la valutazione di un titolo diverso
Quando un bando di concorso pubblico richiede il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione dei candidati, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.
È stato inoltre affermato (Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2494; 19 agosto 2009, n. 4994) che, quando un bando “richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge.
Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire”.
Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2098