Cassazione penale, sez. unite, 31 gennaio 2008, n. 6026
Il quesito posto all’attenzione della Suprema corte:
“se sia precluso all’imputato latitante, il quale non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunziato a comparire ovvero a proporre impugnazione, il diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale di condanna, per il solo fatto che dal difensore di ufficio sia stato precedentemente e autonomamente proposto, contro la sentenza medesima, prima appello e poi ricorso per cassazione, e quest’ultimo sia stato respinto dalla Corte di cassazione con decisione definitiva e irrevocabile”.
Secondo il principio di unicità delle impugnazioni “l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude all’imputato la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione”.
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Cassazione penale, sez. unite, 31 gennaio 2008, n. 6026