Cassazione penale, sez. VI, 1 ottobre 2007, n. 44843
La Cassazione afferma che il custode che determini, la sottrazione del veicolo al vincolo derivante dal sequestro dell’autorità amministrativa incorre, a seconda che la sua condotta sia dolosa o colposa, rispettivamente nei reati di cui agli articoli 334 (“Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa.”) o 335 ( “Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”) del codice penale.
Quindi qualora il custode sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Mentre se il custode, che ha in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Al custode non è, invece, ascrivibile alcun reato, allorquando il mezzo sia sottratto alla sua vigilanza, eludendo ogni doverosa cautela che egli ha preventivamente e diligentemente posto in essere.
Inoltre, il soggetto che circola alla guida del veicolo sottratto è assoggettabile alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 213 comma 4 del codice della strada, che punisce, appunto, chiunque circoli con un mezzo sottoposto a sequestro.
Pertanto il genitore, custode del motociclo sequestrato, potrebbe rispondere dei reati di cui agli artt. 334 o 335 c.p. se volontariamente o negligentemente consenta l’uso di tale ciclomotore al proprio figlio.
Cassazione penale, sez. VI, 1 ottobre 2007, n. 44843