TAR Lazio Roma,sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895
«… in materia di accesso agli atti della Consob nel bilanciamento di interessi che connota la relativa disciplina, il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili) o di atti idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, co. 2, del D.Lgs. 135/1999 (ora art. 60 D. Lgs. 196/2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi (cfr, Cons. Stato, VI, 26 aprile 2005 n. 1896).
L’art. 4, co. 10, del D.Lgs. 58/1998 dispone che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze; sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.
La Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 460 del 3 novembre 2000, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, co. 1, e 98, co. 1, Cost.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza in data 26 febbraio 1999, relativamente alla parte in cui la norma preclude indiscriminatamente l’accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato venuti in possesso della Consob in connessione con la sua attività di vigilanza, pur quando questi dati, notizie ed informazioni siano evocati a fondamento dell’avvio di un procedimento disciplinare contro un soggetto operante nel settore “retto” dalla predetta Commissione.
Il supremo giudice delle leggi […] ha evidenziato che l’art. 4, co. 10, del D.Lgs. 58/1998, interpretato alla lettera e avulso da ogni altra disposizione o principio legislativo e dagli stessi principi costituzionali richiamati, sembrerebbe in effetti deporre nel senso che le notizie, le informazioni e i dati che la Consob possiede in ragione della sua attività di vigilanza siano coperti dal segreto d’ufficio anche, indistintamente, nei confronti dei terzi, compresi i soggetti operanti nel settore sottoposto a vigilanza, pur quando siano coinvolti in un procedimento disciplinare instaurato dalla medesima Consob.
Peraltro, sulla base di una interpretazione sistematica della norma, la Corte ha desunto che la sfera di applicazione dell’art. 4, co. 10, D.Lgs. 58/1998 quale che ne sia l’effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi nei confronti dell’interessato non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili non solo nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall’art. 25 L. 241/1990, strumento esperibile anche dall’incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l’azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni.
[…] La giurisprudenza costituzionale, quindi, ha indicato che la norma in discorso, letta alla luce dell’ordinamento complessivo, non assoggetta al segreto d’ufficio, sempre e comunque, l’intera documentazione in possesso della Consob in ragione dell’attività di vigilanza.
Pertanto, così come nel caso di procedimento disciplinare ex art. 196 del D.Lgs. 58/1998, anche in presenza di un procedimento sanzionatorio ex art. 195 dello stesso testo di legge, non può essere esclusa ex ante, nei confronti dei soggetti interessati, la possibilità di visionare tutti gli atti del procedimento in quanto in tal caso la trasparenza amministrativa è principalmente funzionale a tutelare il diritto di difesa in senso stretto.
[…] Le indicazioni sistematiche della Corte Costituzionale sono state recepite anche dall’ordinamento positivo.
In particolare, l’art. 195 del d.lgs. n. 58/98, nel testo sostituito dall’art. 9, comma 2, della l. 18 aprile 2005, n. 62, stabilisce, al comma 2, che “Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie”.
Ancora più chiaramente l’art. 24 della l. 28.12.2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”) prevede che I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi della facoltà di denunzia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione».
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TAR Lazio Roma,sez. I, 28 maggio 2010, n. 13895