TAR Lazio Roma, sez. III, 19 febbraio 2008, n. 1462
Il giudizio sull’anomalia dell’offerta può essere sindacato, in sede giurisdizionale, solo se basato su una motivazione illogica, insufficiente o erronea in punto di fatto; peraltro, il corrispondente provvedimento favorevole di non anomalia non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, atteso che le giustificazioni presentate dall’offerente possono entrare per relationem nella motivazione dello stesso.
Lo afferma il TAR del Lazio, toccando due filoni del dibattito in tema di offerte anomale: quello concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia e quello, ulteriore, sulla portata della motivazione del provvedimento che fa da culmine al procedimento di verifica.
La sentenza in commento si colloca nel solco dell’orientamento maggioritario secondo cui il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo ove presenti palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità o evidenti contraddizioni logiche (cfr. CS Sez. V, 26.1.2000, n. 345). Tale orientamento si basa sull’assioma per il quale le valutazioni tecnico-discrezionali attengono al cd. merito amministrativo, per cui non possono essere censurate dal Giudice, se non siano macroscopicamente viziate da profili sintomatici di eccesso di potere.
È ben noto che il Consiglio di Stato, più di recente, in talune sentenze, ha adottato una diversa impostazione ermeneutica per la quale la valutazione tecnico-discrezionale può essere sindacata da parte del GA, allorché si dimostri l’evidente violazione di criteri e principi posti a presidio della disciplina tecnica o scientifica utilizzata per quella valutazione (cfr. CS Sez. V, 6.3.2002, n. 1351). Tuttavia, tali sentenze presumono, o teorizzano con argomenti spesso impalpabili, l’autonomia della nozione di discrezionalità tecnica rispetto a quella di merito amministrativo, con la conseguenza di aprire le porte ad un sindacato giurisdizionale forte su scelte da sempre comprese nella sfera tecnico-discrezionale dell’Amministrazione.
In ordine all’obbligo di motivazione dei provvedimenti assunti in relazione alle offerte anomale, vale la pena rammentare come in giurisprudenza sia oramai pacifico che la Stazione appaltante abbia il dovere di motivare in modo puntuale ed analitico il provvedimento di ritenuta anomalia dell’offerta e la conseguente esclusione della stessa. Rappresenta infatti un principio consolidato quello secondo cui, in sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta sospettata di anomalia, l’Amministrazione debba considerare nello specifico le giustificazioni fornite ed esporre, chiaramente, le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano, quindi, sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione (cfr. CS Sez. V, 19.2.2003, n. 922)
Non sembra essere altrettanto univoca, tuttavia, la posizione della giurisprudenza rispetto all’esatta estensione del dovere di motivare il conferito giudizio di non anomalia. Difatti, in alcuni autorevoli precedenti, si è avuto a precisare che, quando la Stazione appaltante reputi seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dal concorrente, non occorre che la determinazione di non anomalia sia corredata da un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti e, pertanto, il giudizio favorevole non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente una motivazione espressa per relationem (cfr. CS Sez. V, 5.10.2005, n. 5314).
La tesi dell’adeguatezza della motivazione per relationem, viene nella fattispecie in commento, condivisa ed icasticamente espressa anche dal TAR del Lazio.
TAR Lazio Roma, sez. III, 19 febbraio 2008, n. 1462