Cassazione civile, sez. unite, 21 dicembre 2022, n. 37434
Il vigente art. 182 c.p.c., comma 2, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
Necessità di stare in giudizio con un avvocato e procura alle liti
Stante il disposto dell’art. 83 del codice di procedura civile, escluse le ipotesi delle cause di valore minimo (sino a 1100 euro) davanti al giudice di pace ed altri particolari casi nei quali la legge consente di agire e resistere personalmente, davanti al tribunale e alla corte d’appello, occorre stare in giudizio col ministero (cioè mediante) di un avvocato legalmente esercente. Davanti alla Corte di Cassazione, poi, l’avvocato deve essere iscritto nell’apposito albo.
Il ministero di un difensore implica di necessità il rilascio della procura, della quale si occupa il successivo art. 83, che al 1° comma stabilisce: “Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. Il comma secondo specifica che la procura alle liti può essere generale o speciale e che, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L’ostensione della procura alle liti, quindi, diviene nel disegno legislativo, evenienza compenetrata al primo atto giudiziario redatto e depositato in adempimento del ministero difensivo assunto dall’avvocato col cliente, derivante da un contratto d’opera professionale intercorso tra il professionista e il cliente.
La parte, perciò, salvo i casi previsti dalla legge (come, ad esempio, nell’interrogatorio libero) non ha ruolo processuale se non attraverso l’operare del suo difensore, il quale compie e riceve atti nell’interesse del proprio rappresentato (art. 84 c.p.c.). L’istituto della ratifica dell’operato del “falsus procurator” (art. 1399 c.c.) resta invece radicalmente estraneo al processo.
Vizio inficiante la procura e sua sanatoria
In questo contesto deve leggersi la previsione di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, così come riformato nel 2009.
Il nuovo testo introdotto dalla riforma del 2009 muta radicalmente il contenuto della disposizione. Alle ipotesi della carenza di legittimazione in senso sostanziale viene aggiunta quella di “un vizio che determina la nullità della procura al difensore” e il termine, da assegnarsi di necessità, ha lo scopo aggiuntivo di consentire “il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”. Inoltre, “L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
La sanatoria “ex tunc” costituisce un effetto connaturato alla costituzione in giudizio della persona legittimata o al deposito in atti di autorizzazioni o ratifica, come del pari l’intervento dell’assistenza imposta dalla legge; quindi, il vecchio testo non ha necessità di rendere esplicitazione alcuna sul punto, trattandosi di un effetto, per così dire, “naturale”.
Il nuovo testo (del 2009) dispone espressamente un tale effetto proprio perché per la prima volta contempla la sanatoria anche a riguardo della procura alla lite. […]
Dice la norma siccome novellata, “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l’affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest’ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.
Inesistenza della procura alle liti
L’estensione all’inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con l’art. 125 c.p.c., comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l’effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.
Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale “ad litem”. Solo nel primo caso l’assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso l'esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l’eccezione di cui all’art. 125 c.p.c., comma 2, che s’inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.
Art. 182 c.p.c. e riforma Cartabia
La c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha nuovamente riformulato il testo dell’art. 182 c.p.c., nei termini seguenti: “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione vigente nel momento in cui si scrive. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all’ipotesi della legittimazione sostanziale.
Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, che costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro. L’intervento in questione conferma “a contrario” la correttezza della linea secondo la quale la norma vigente non consente la “sanatoria” dell’inesistenza della procura. Vero è, peraltro, che la riforma che di qui a quale che mese entrerà in vigore, non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”. Dal che potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l’inesistente in natura. Ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dall’art. 125 c.p.c., comma 2, che non è stato fatto oggetto di modifiche.
Art. 82 Codice Procedura Civile
Patrocinio.
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace, tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzare a stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo
Art. 182 Codice Procedura Civile
Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Art. 182 Codice Procedura Civile (con modifiche riforma Cartabia)
Difetto di rappresentanza o di autorizzazione.
Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
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Cassazione civile, sez. unite, 21 dicembre 2022, n. 37434