Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067
La Suprema Corte affermando che il diritto di cronaca “giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività”, precisa che “è vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini” e che “non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività”.
Pertanto, conclude la quinta sezione, che la divulgazione di un pettegolezzo (anche se corrispondente alla realtà) sul presunto retroscena del matrimonio, nel caso di specie, della moglie di un editore piacentino, è illecita, perché “il diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico”.
Dunque la Cassazione ha stabilito che sui giornali e sui media non è consentito fare pettegolezzi “lubrici” e fini a sé stessi sulle persone note quando tali chiacchiere e dicerie non sono in alcun modo utili per valutare la personalità o la moralità dei personaggi finiti sotto i riflettori, specie se il gossip riguarda i matrimoni dei cosiddetti vip.
Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42067