Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11654
«Questa Corte, infatti, già da epoca risalente ha avuto modo di chiarire che tra giudizio di nullità del matrimonio e giudizio di separazione non sussiste un rapporto di necessaria pregiudizialità, perchè prima della dichiarazione di nullità, e anche in pendenza del relativo processo, i coniugi continuano ad essere trattati dalla legge come tali, con reciproci diritti e doverle le relative azioni per il loro adempimento, e la questione della relazione fra il giudizio di nullità e quello di separazione deve essere risolta nel senso dell’autonomia dei due procedimenti (cfr., tra le altre, Cass. 1093/1967, 5976/1981, nonchè Sez. Un. 2602/1974, le quali hanno conseguentemente escluso la necessità della sospensione del processo di separazione in pendenza di quello di nullità o anche – come puntualizza la richiamata Sez. Un. 2602/1974 – di una mera pronuncia di separazione temporanea ai sensi dell’art. 126 c.c.).
Del resto questa Corte ha anche avuto modo di chiarire, più di recente, che – pur dopo la modifica del concordato del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede mediante il già richiamato accordo del 1984, con la conseguente deducibilità della questione di nullità del matrimonio concordatario nel giudizio di cessazione dei suoi effetti civili – lo stesso giudicato formatosi in quest’ultimo giudizio non preclude la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, in quanto tale giudicato non spiega efficacia sul punto della esistenza e validità del vincolo matrimoniale (salvo che la relativa questione sia stata espressamente sollevata dalle parti e dunque decisa necessariamente con efficacia di giudicato – trattandosi di questione di status – ai sensi dell’art. 34 c.p.c.), le quali costituiscono un presupposto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma non formano oggetto, nel relativo giudizio, di specifico accertamento suscettibile di dar luogo al formarsi di un giudicato (Cass. 4202/2001; in precedenza, ma sempre in epoca successiva al richiamato accordo del 1984, anche Cass. 12144/1993 si era espressa nel senso della delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità in presenza di giudicato di cessazione degli effetti civili)».
Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11654