Cassazione civile, sez. unite, 30 settembre 2009, n. 20929
In tema di sanzioni amministrative applicate dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB in applicazione delle disposizioni di cui al titolo II della parte V del d.lgs. 58/1998 (Testo unico della Finanza) le Sezioni unite hanno stabilito che la legittimazione ad opponendum, nel giudizio di opposizione ex art. 195 del medesimo T.U., vada riconosciuta anche in capo alla persona fisica, destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, che può altresì spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio intrapreso dalla persona giuridica.
a) alla persona fisica destinataria della sanzione, ma non ingiunta del pagamento, va riconosciuta una autonoma legitimatio ad opponendum, concretantesi tanto nella facoltà di proporre autonoma opposizione quanto nel diritto di spiegare intervento litisconsortile nel giudizio instaurato dalla società;
b) Il rapporto processuale che si instaura tra la società e le persone fisiche intervenute nel giudizio di opposizione è di tipo litisconsortile facoltativo, sub specie dell’intervento adesivo autonomo;
c) Nell’ipotesi di proposizione di diverse opposizione, in via autonoma, tanto da parte della società quanto da parte della persona fisica, soccorrono, al fine di evitare ipotetici contrasti tra giudicati, le ordinarie regole processuali in tema di connessione e riunione di procedimenti;
d) Nell’ipotesi di inerzia da parte della persona fisica rispetto al giudizio di opposizione intentato dalla società, il giudicato formatosi in quel processo spiega effetti nel successivo giudizio di regresso quanto ai fatti accertati (con conseguente preclusione delle eccezioni cd. “reali”), salva l’opponibilità di eccezioni personali;
e) Nell’ipotesi di mancata opposizione da parte della società (e di pagamento della sanzione inflitta), nessuna preclusione si verifica, di converso, in seno al giudizio di regresso, ove la persona fisica potrà spiegare tutte le opportune difese (anche) sul merito della sanzione.
Cassazione civile, sez. unite, 30 settembre 2009, n. 20929