Cassazione penale, sez. VI, 27 marzo 2008 , n. 17616
«Si è affermato in giurisprudenza che la posizione del concessionario è riconducibile alla figura dell’adiectus solutionis causa delineata dall’art. 1188 cod. civ., (Cass. civ. sez. 5, sentenza n. 21222 del 29 settembre 2006) tale rapporto è caratterizzato dal fatto che il denaro versato dal contribuente è destinato alla pubblica amministrazione e quando il soggetto, che nel suo interesse agisce, lo riceve a titolo di imposta o altro dal privato, il possesso conseguito rimane qualificato dal fine pubblico cui il bene risulta destinato (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 405, 25 febbraio 1994).
Ne consegue che il danaro stesso versato dal contribuente al concessionario in adempimento di una obbligazione tributaria verso lo Stato o altro ente pubblico diviene, quindi, pecunia pubblica non appena entri in possesso del pubblico ufficiale incaricato dell’esazione (Cass. pen., Sent. n. 1631 del 1997 cit.).
Le somme versate a titolo di tributo, siccome destinate agli enti impostori ed ai loro fini, appartengono infatti alla P.A. anche prima che l’esattore ne faccia il versamento alle casse dello Stato, con la conseguenza che non può essere data a tali somme una diversa destinazione, né può disporsi delle stesse per uso personale (Cass., pen. sez. 6, sentenza n. 9698 del 14 aprile 1982).
Né la natura di pecunia pubblica viene meno per la obbligazione di quantità, a cui l’esattore è eventualmente tenuto verso l’ente impositore allorché debba versare il non riscosso per riscosso, in quanto si tratta di una obbligazione sussidiaria a garanzia dell’ente pubblico, che non fa perdere al danaro riscosso il carattere di appartenenza all’ente stesso. (Cass. pen., sez. 6, sentenza n. 32 cit.; Cass., pen., sez. 6, sentenza n. 1631 del 1997 cit.).
Ne consegue ulteriormente che commette peculato il concessionario che omette di versare ciò che ha ricevuto, perché quel denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale incaricato dell’esazione.
In base a tali principi può dunque affermarsi sia che il concessionario è un semplice “collettore” di somme di denaro dai contribuenti verso l’ente impositore, sia che non diviene creditore dei contribuenti né cessionario dei crediti dell’ente pubblico, sia, infine, che lo schema del rapporto tra ente impositore e concessionario non si inquadra in un rapporto obbligatorio di credito-debito con l’amministrazione, permanendo, tale rapporto, tra ente impositore e contribuente».
Cassazione penale, sez. VI, 27 marzo 2008 , n. 17616