Cassazione penale, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 33130
Risponde dei reati di peculato e di falso ideologico l’ispettore di polizia municipale che utilizza buoni benzina concessi per ragioni di servizio per fare il pieno alla propria autovettura, cercando di giustificare il tutto con una relazione falsa.
Peculato, perché è indubbio che la disponibilità dei buoni benzina, poi utilizzati per ragioni private, ovvero per rifornire di carburante la propria automobile costituiscono l’oggetto della profittevole appropriazione.
Falso ideologico, relativamente alla compilazione e protocollazione dei buoni benzina nei registri comunali, perché un atto proveniente da un pubblico ufficiale con i dati poteri fidefacienti, pur laddove non abbia di per sé una specifica funzione probatoria per quanto riguarda il suo particolare contenuto, riveste comunque tale funzione per i suoi profili descrittivi.
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Cassazione penale, sez. VI, 30 luglio 2013, n. 33130