Cassazione penale, sez. unite, 11 luglio 2006, n. 25083
Il ricorso in Cassazione nel caso di specie annovera, fra gli altri motivi, la supposta violazione dell’art. 578 c.p.p. poiché la corte d’appello, malgrado una sentenza di primo grado assolutoria per quei reati non già dichiarati prescritti, e nonostante la conferma dell’assoluzione per intervenuta prescrizione, ha pronunciato ugualmente condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo il sistema degli artt. 576 e 578 c.p.p. il giudice penale dell’impungnazione può essere chiamato a pronunciarsi sugli effetti civili della sentenza di primo grado nei seguenti casi:
a) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
b) ai soli effetti della responsabilità civile in caso di sentenza di proscioglimento;
ed infine
c) pur se deve dichiararsi il reato estinto per intervenuta prescrizione o amnistia, quando vi è stata in primo grado condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno.
Le S.U. sono state richieste di risolvere la seguente questione (che appare come una combinazione dei casi sopra elencati) ovvero “se il giudice d’appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, possa condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che abbia proposto appello contro la sentenza di primo grado di assoluzione del medesimo imputato dal reato contestato”.
Le S.U. concludono in senso affermativo ma il fondamento della decisione non va rintracciato nell’art. 578 c.p.p. del quale l’imputato ricorrente ha rilevato la violazione quanto piuttosto nell’art. 576 c.p.p.
Precisa la Corte che l’art. 578 non è applicabile qualora appellante sia la parte civile ma solo nel caso di impugnazione da parte dell’imputato o del pm. In tale ipotesi può essere pronunciata o, meglio, rinnovata la pronuncia già espressa in primo grado sulle restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato, ancorchè intervenute l’amnistia o la prescrizione.
Diversamente l’art. 576 riconosce alla parte civile il diritto ottenere comunque una pronuncia sul merito della propria domanda, anche in assenza di precedenti statuizioni sul punto perchè in primo grado l’imputato è risultato prosciolto.
Nel caso specifico è dunque proprio l’art. 576 ad essere richiamato e non l’art. 578 c.p.p. A nulla rileva dunque l’intervenuta prescrizione del reato poiché irrilevante è l’impugnazione ai fini penali. (in senso conforme Cass. pen., sez. III, 11 febbraio 2004).
Cassazione penale, sez. unite, 11 luglio 2006, n. 25083