Cassazione civile, sez. Lavoro, 7 giugno 2011, n. 12315
La parte risultata vittoriosa nel giudizio di primo grado, ma che abbia visto disattese in tale sede questioni pregiudiziali all’esame del merito, ove non intenda abbandonare le questioni pregiudiziali proposte, è onerata di riproporle gravando la sentenza con appello incidentale e non già a mezzo di mera costituzione nel giudizio di impugnazione ex art. 346 CPC.
Tale principio è stato affermato nel caso in commento, attinente ai benefici assistenziali per malattia professionale, in relazione ad un’eccezione di prescrizione delle prestazioni assicurative respinta dal primo Giudice e riproposta dall’INAIL con la memoria di costituzione in appello, senza apposito gravame della sentenza in parte qua.
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Cassazione civile, sez. Lavoro, 7 giugno 2011, n. 12315