Cassazione civile, sez. II, 27 novembre 2007, n. 24650
La S.C. ribadisce quanto già definitivamente sancito in tema di compravendita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13294 del 2005 ovvero che l’impegno del venditore ad eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico, di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.).
Posto che ai fini della novazione oggettiva (art. 1230 c.c.) è richiesta la volontà di entrambe le parti contrattuali di dar vita ad un nuovo e diverso rapporto, ne consegue che l’assunzione unilaterale dell’impegno ad eliminari i vizi esistenti né apporta un mutamento al vincolo obbligatorio originario né implica la volontà di sostituire ad esso una nuova e diversa obbligazione.
Pur tuttavia il riconoscimento dei vizi e l’impegno ad eliminarli equivale ad un riconoscimento del debito, interruttivo del termine della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Conseguentemente il compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ. ai fini dell’esercizio delle azioni previste in suo favore art. 1492 c.c: l’azione redibitoria, tesa alla risoluzione del contratto ed al rimborso del prezzo, e l’azione estimantoria, con la quale chiedere la riduzione del prezzo pattuito in proporzione all’entità del difetto stesso.
Cassazione civile, sez. II, 27 novembre 2007, n. 24650