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Ritratto fotografico: tutela del diritto d’autore e utilizzo dell’immagine per finalità di pubblica sicurezza.

Redazionedi Redazione1 Gennaio 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2011, C. 145-10

Il ritratto fotografico beneficia della stessa tutela conferita a ogni altra opera dal diritto d’autore. Tuttavia, i mass media possono pubblicare siffatto ritratto senza il consenso del suo autore qualora la pubblicazione, nell’ambito di un’inchiesta penale, persegua lo scopo di aiutare la polizia a
ritrovare una persona scomparsa.

L’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria) ha richiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione conferisca ai ritratti fotografici una tutela del diritto d’autore ridotta in quanto sarebbero «realistici» e offrirebbero possibilità di creazione artistica limitate. Inoltre, il giudice austriaco chiede a quali condizioni siffatte fotografie possano essere utilizzate dai mass media senza il consenso del loro autore, ai fini di un’inchiesta penale. Esso chiede parimenti alla Corte di precisare le condizioni in presenza delle quali si possa citare un’opera protetta.
Nella sua sentenza odierna la Corte rileva, anzitutto, che il diritto d’autore protegge solo gli oggetti originali, vale a dire quelli considerati una creazione intellettuale dell’autore. Una creazione intellettuale appartiene al suo autore se rispecchia la personalità di quest’ultimo. Ciò si verifica sel’autore ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell’opera effettuando scelte libere e creative.
La Corte constata che l’autore di un ritratto fotografico può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione. Così, durante la fase preparatoria egli può scegliere lo sfondo, la messa in posa della persona da fotografare o l’illuminazione. Nel fotografare, l’autore del ritratto può scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o ancora l’atmosfera creata. Infine, al momento dello sviluppo del negativo, può scegliere tra diverse tecniche di sviluppo esistenti quella da adottare, o, ancora, procedere, eventualmente, all’impiego di programmi informatici.
Attraverso tali differenti scelte, l’autore di un ritratto fotografico è quindi in grado di imprimere il suo “tocco personale” nell’opera creata. Pertanto, un ritratto fotografico è protetto dal diritto d’autore quando costituisce l’espressione delle capacità creative del suo autore. Inoltre, la Corte evidenzia che tale protezione è identica a quella di cui beneficiano altre opere, tra cui le opere fotografiche.
La Corte rammenta, inoltre, che, secondo il diritto dell’Unione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) la portata della tutela del diritto d’autore può essere limitata, in via derogatoria, qualora l’opera protetta sia utilizzata per fini di pubblica sicurezza, in particolare nel corso di un’inchiesta penale volta a ritrovare una persona scomparsa. Solo gli Stati, e non le case editrici, sono idonei e responsabili al fine di garantire la sicurezza pubblica con misure adeguate, quali la diffusione di un avviso di ricerca.
Tuttavia, non può essere escluso che una casa editrice possa contribuire in singoli casi a conseguire un obiettivo di pubblica sicurezza, pubblicando, per esempio, la fotografia di una persona ricercata. Tale iniziativa dei mass media deve nondimeno essere inquadrata nel contesto delle azioni condotte dalle autorità nazionali e presa in accordo e coordinamento con queste ultime, al fine di evitare il rischio di conflitto con le misure da loro adottate. La Corte precisa anche che, durante un’inchiesta, una fotografia può essere pubblicata dai mass media in assenza di un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a tal fine.
Infine, per quanto riguarda la citazione delle opere protette, la Corte rammenta che le opere già messe lecitamente a disposizione del pubblico possono essere citate a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore, salvo in caso di impossibilità.

Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2011, C. 145-10

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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