Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9997
A seguito dell’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 39 del 2010, dell’art. 163 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF), il termine per la contestazione, ai revisori contabili, dell’addebito ex art. 163, comma 1, lett. b), del cit. d.lgs. n. 58 è di 180 giorni dall’accertamento, in applicazione analogica dell’art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
«L’art. 26 comma 5 d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ha esteso la procedura sanzionatoria delineata dall’art. 195 TUF e la regola della competenza funzionale della Corte d’Appello ai procedimenti sanzionatori di cui allo stesso art. 26.
Tale norma di rinvio, in virtù della natura procedimentale è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti relativi a sanzioni comminate ai revisori, avviati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dalla fonte normativa sostanziale in concreto applicata.[…]
L’art. 195 TUF, inoltre, come questa Corte ha già affermato, esprime un principio generale di concentrazione di una determinata tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori a carattere amministrativo nel settore dei mercati finanziari, come disciplinati dal d.lgs. 58/98 con la conseguenza che, pur mancando una specifica previsione al riguardo, la competenza della Corte d’Appello ivi prevista, vale anche per le sanzioni irrogate ai revisori contabili, ai sensi dell’art. 163 del TUF (Cass. 12089/2014).
Orbene il medesimo principio va esteso anche alle regole procedimentali ed ai termini previsti dall’art. 195 TUF, con la conseguenza che per i provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob a carico delle società di revisione ex art. 163 TUF sussistono i presupposti per applicare in via analogica non solo la competenza della Corte d’Appello , ma pure le regole procedimentali previste dal citato art. 195 TUF, quale disciplina di settore in materia di sanzioni amministrative.
L’individuazione di un unico paradigma procedimentale, delineato dall’art. 195 TUF, risponde all’esigenza di far riferimento ad una disciplina di settore coerente ed omogenea in relazione alle sanzioni amministrative nel settore dei mercati finanziari, ed in tale prospettiva la circostanza che la lettera dell’art. 26 d.lgs.39/2010 non includa espressamente anche i procedimenti Consob previsti dall’abrogato art. 163 TUF, non appare evidentemente ostativa all’applicazione del termine di 180 giorni anche a detti procedimenti.
Va dunque affermata l’applicabilità del termine di 180 giorni dall’accertamento,previsto dall’artt. 195 TUF, anche al procedimento per cui è causa, relativo a
sanzione irrogata dalla Consob ai sensi dell’ art. 163 comma 1 lett b) d.lgs. 58/1998».
Art. 195, comma 1 D.Lgs. 58/1998
1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.
Cassazione civile, sez. II, 20 aprile 2017, n. 9997