Cassazione civile, sez. unite, 5 marzo 2014, n. 5087
Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito.
«Va innanzi tutto considerata la definizione del possesso, nell’art. 1140 c.c., come potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è dunque configurabile sempre che, rispetto allo stesso bene, sia ipotizzabile la proprietà o un altro diritto reale, al cui esercizio corrisponda l’attività del possessore. Che l’azienda possa essere oggetto di proprietà o di usufrutto è peraltro espressamente sancito dall’art. 2556 c.c., comma 1, e art. 2561 c.c.. È dunque pienamente giustificata l’affermazione che colui il quale esercita sull’azienda un’attività corrispondente a quella di un proprietario o di un usufruttuario la possiede, e, nel concorso degli altri requisiti di legge, la usucapisce. Il possesso è qui riferibile esclusivamente al “complesso dei beni” unitariamente considerato, e non già ai singoli beni, che come è noto non appartengono necessariamente al titolare dell’azienda, e seguono le regole di circolazione loro proprie.
Il possesso dell’azienda, inoltre, è specificamente ed espressamente considerato nell’art. 670 c.p.c., che ammette il sequestro delle aziende – o di “altre universalità di beni” – quando ne sia controversa (la proprietà o) il possesso. Ora, la previsione di una controversia sulla proprietà dell’azienda – sia essa o no un’universalità di beni – si ricollega evidentemente al dettato dell’art. 2556, comma 1; mentre l’ammissione di una controversia sul possesso dell’azienda discende dal collegamento di principio tra possesso ed esercizio di fatto di diritti reali stabilito dall’art. 1140 c.c..
Il complesso di questi disposizioni non consente di dubitare che, nell’intento del legislatore, l’azienda debba essere considerata unitariamente sia sotto il profilo della proprietà (o dell’usufrutto; e con l’ovvia precisazione, anche in questo caso, che la proprietà del “complesso organizzato” non è proprietà dei singoli beni), e sia sotto quello del possesso.
Il principio di diritto applicabile nella fattispecie è pertanto che, ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito».
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Cassazione civile, sez. unite, 5 marzo 2014, n. 5087