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Decreto legge 8 aprile 1974, n. 95
(Gazz. Uff., 9 aprile 1974, n. 94)
Art. 1
È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.
La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.
La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1,2, primo comma, 3, 4,6, 7 e8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.
Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall’ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati di ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.
La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull’insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.
Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, le giurisdizionali amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell’Avvocatura dello Stato.
Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell’articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.
Entro il 31 marzo di ciascuno anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.
Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall’articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all’insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2
È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità .
Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo in quanto applicabili.
Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.
Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.
Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
L’assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza e di esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
La Commissione, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli .
La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.
Art. 3
Art. 4
Art. 4-bis
Art. 4-ter
Art. 5
Art. 5-bis
Art. 5-ter
Art. 5-quater
Art. 5-quinquies
Art. 5-sexies
Art. 6
L’articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti: “Articolo 2359. – Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria; 2) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le società controllate da un’altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa”. “Articolo 2359-bis. – Acquisto di azioni da parte di società controllate. La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall’approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito”.
Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente il limite fissato dall’articolo 2359-bis del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell’ultimo comma del precedente articolo 5.
Art. 7
Dopo l’articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente: “Articolo 2369-bis. – Assemblea straordinaria in terza convocazione. – L’assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo 2366 è ridotto a otto giorni. In terza convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l’atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell’articolo 2369 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale”.
Art. 8
L’articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente: “Rappresentanza nell’assemblea. – Salvo disposizione contraria dell’atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell’assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura”.
Art. 9
Dopo l’articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente: “Articolo 2420-bis. – Obbligazioni convertibili in azioni. – L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale. Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell’art. 2444. Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell’atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, né la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell’assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell’aumento o della riduzione. Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell’articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione”.
Art. 10
All’articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente: “13) i crediti verso società controllate e collegate”. Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma: “In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllata o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate”.
Art. 11
Dopo l’articolo 2425 del codice civile è aggiunto il seguente: “Articolo 2425-bis – Contenuto del conto dei profitti e delle perdite. – Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all’esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo: nei profitti: 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee; 2) i proventi degli investimenti immobiliari; 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate; 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società; 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso; 6) gli interessi dei crediti verso banche; 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate; 8) gli interessi dei crediti verso la clientela; 9) gli interessi di altri crediti; 10) le plusvalenze derivanti dall’alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1); 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni; 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive; 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; nelle perdite: 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi; 4) le spese per prestazioni di servizi; 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi; 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari; 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate; 8) gli interessi sui debiti verso banche; 9) gli interessi sugli altri debiti; 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari; 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni; 12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza; 13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni; 14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici; 15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni; 16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive. Sono vietati i compensi di partite”.
Art. 12
Dopo l’articolo 2429 del codice civile è aggiunto il seguente: “Articolo 2429-bis. – Relazione degli amministratori. – La relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell’articolo 2423 deve illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio; 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell’attivo e del passivo; 4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza; 5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell’attivo; 6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell’attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare; 7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull’andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione”.
Art. 13
L’articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente: “Diritto di opzione. – Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L’offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell’offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le opzioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione. La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre. Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma”.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 18-bis
Art. 18-ter
Art. 18-quater
Art. 18-quinquies
Art. 18-sexies
Art. 18-septies
Art. 19
Art. 20
Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all’art. 27 del decreto di Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta, con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 12,50 per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.
I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all’atto della riscossione degli utili.
Le società cooperative indicate nell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d’imposta sui dividendi distribuiti ai propri soci persone fisiche.
Ricorrendo le condizioni stabilite nell’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall’ultimo comma dall’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d’imposta.
Per il versamento all’esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli artt. 3 ed 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 21
Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.
Le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell’articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione nazionale per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate nelle lettere e) ed f) dell’articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa.
Art. 22
Le disposizioni dell’articolo 4, nn. 1), 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.
Le disposizioni dell’articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le disposizioni dell’art. 4, n. 4), e degli artt. 10,11 e12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 23
È riaperto con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l’adeguamento dei contratti d’assicurazione e capitalizzazione, di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nellalegge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Art. 24
Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l’importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.
All’onere derivante dal presente decreto per l’anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.