La Camera di conciliazione e arbitrato è stata istituito presso la Consob con la missione di ricomporre in sede stragiudiziale eventuali controversie tra investitori e intermediari.
L’organismo di conciliazione e arbitrato trae origine nella legge per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (L. n. 262/2005) che, in risposta ai noti casi di dissesti finanziari dei primi anni 2000, ha predisposto ulteriori tutele per i risparmiatori, fra le quali l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato in ambito Consob per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori non professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi comuni) collettiva.
Detta legge ha ricevuto attuazione con il D. lgs. n. 179/2007 e, successivamente, con il regolamento Consob (n. 16763/2008) che ha disciplinato l’organizzazione della Camera e le procedure.
Nei giorni scorsi è stato pubblicato oggi sul sito internet della Consob l’avviso relativo alle richieste di iscrizione negli elenchi degli arbitri e dei conciliatori della Camera.
L’avviso è rivolto a coloro che siano in possesso dei requisiti professionali e morali per svolgere le funzioni di conciliatore o di arbitro e che abbiano interesse a candidarsi per questo incarico. La platea dei potenziali destinatari dell’avviso comprende avvocati, commercialisti, notai, magistrati, professori universitari in materie giuridiche ed economiche, dirigenti dello Stato o di autorità indipendenti.
Le richieste di iscrizione agli elenchi devono pervenire in Consob entro il 24 maggio 2010. Le domande presentate oltre questa scadenza saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento semestrale degli elenchi. La Camera si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti professionali e morali, indicati nelle domande sulla base dell’autocertificazione.
Una volta formati gli elenchi, la Camera di conciliazione e arbitrato potrà avviare la propria attività. Il suo compito è quello di offrire ai risparmiatori l’opportunità di risolvere in sede stragiudiziale, cioé senza adire il giudice, i contenziosi insorti con gli intermediari.
Rapidità ed economicità sono le caratteristiche principali degli strumenti offerti dalla Camera a tutto vantaggio del mercato e in particolare dei risparmiatori. L’istituto della conciliazione è fondato sul ruolo di un mediatore che ricerca un accordo tra le parti; l’istituto dell’arbitrato costituisce, invece, una forma di giudizio alternativa al processo civile. Le controversie devono risolversi in tempi stretti (di regola entro 60 giorni per la conciliazione e 120 per l’arbitrato). I costi a carico delle parti ricorrenti sono contenuti: una componente fissa (30 euro per la conciliazione; 100 per l’arbitrato) per le spese amministrative; una componente variabile, correlata agli importi della controversia, quale compenso per conciliatori e arbitri. Resta ferma per le parti la facoltà di adire le vie legali in caso di fallita conciliazione ovvero di impugnare la decisione degli arbitri.
Articolo tratto da: CONSOB