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Consob: adottato il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Redazionedi Redazione12 Marzo 2010
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

La Consob ha adottato la nuova normativa che disciplina le operazioni delle società quotate e degli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d’interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, amministratori, sindaci e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.
A monte del regolamento c’è un chiaro indirizzo del Parlamento, che con la riforma del diritto societario (art. 2391-bis del codice civile) ha espresso la volontà di intervenire sulla materia, affidando a Consob, in quanto Autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari, il compito di definire i principi generali della normativa, al fine di “assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate”.
L’intento primario della disciplina è quello di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi, che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto d’interesse effettuate con parti correlate (tra queste, a mero titolo di esempio, fusioni, acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitale riservati).
Punti cardine del regolamento sono:
a) il rafforzamento del ruolo degli amministratori indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale sulle operazioni con parti correlate;
b) il regime di trasparenza.
Per la nozione di “operazioni con parti correlate” la disciplina fa riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore, in particolare allo Ias 24, come adottati dall’Unione Europea.
Per la nozione di “amministratori indipendenti” la disciplina richiede quanto meno i requisiti previsti dal testo unico della finanza (art. 148) e, per le società che aderiscano al codice di autodisciplina, i requisiti più stringenti del codice stesso.
Il regolamento distingue le operazioni con parti correlate secondo un criterio dimensionale, in base al quale sono modulati il ruolo degli amministratori indipendenti e la trasparenza.
Operazioni di maggiore rilevanza. Sono quelle che superano la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri (capitalizzazione di borsa o patrimonio netto, attivo totale, passività totali). La soglia scende al 2,5% per le società controllate da un’altra società quotata. In tutti questi casi gli amministratori indipendenti devono essere coinvolti nelle trattative, ricevendo un ampio e tempestivo flusso di informazioni e avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli esecutivi. La delibera è assunta dal consiglio di amministrazione nella sua interezza con il parere vincolante degli indipendenti, che possono avvalersi della consulenza di esperti esterni, remunerati dalla società. Qualora il CdA intenda procedere malgrado l’avviso contrario degli indipendenti, l’operazione deve essere approvata dall’assemblea, che decide – oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile – anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (il meccanismo del cosiddetto whitewash). Per quanto riguarda il regime di trasparenza, le operazioni di maggiore rilevanza devono essere comunicate al mercato entro sette giorni dalla delibera attraverso un documento ampio e dettagliato, che riporta, tra l’altro, il parere degli indipendenti e degli eventuali consulenti.
Operazioni di minore rilevanza.. Sono quelle che per dimensioni non superano la soglia del 5% di nessuno dei parametri sopra indicati. In questi casi è previsto un parere obbligatorio ma non vincolante da parte di un comitato formato da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. In caso di parere negativo la società è tenuta ad informare il mercato, alla scadenza del trimestre di riferimento, sui motivi che hanno indotto ad effettuare le operazioni malgrado tale parere.
Regime agevolato per società neo-quotate e società di minori dimensioni.. Sono previste facilitazioni per le società neo-quotate (nei primi due anni dall’ammissione in borsa) e per le società di minori dimensioni (fatturato e patrimonio netto inferiori ai 500 milioni di euro). Ferma restando la disciplina di trasparenza, queste società possono applicare la normativa per le operazioni di minore rilevanza anche alle operazioni di maggiore rilevanza.
Esenzioni.. Alcune operazioni possono essere esentate in tutto o in parte dall’applicazione della disciplina. Tra queste: le operazioni di importo esiguo; le operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; le operazioni urgenti (quelle indifferibili o legate a situazioni di crisi aziendale); l’assegnazione di compensi agli amministratori e agli alti dirigenti in attuazione di politiche di remunerazione già passate al vaglio dell’assemblea.
Per consentire alle società di adeguare le procedure interne alla nuova normativa, è previsto un regime transitorio con due scadenze. Il regime di trasparenza ha efficacia dal primo ottobre 2010. Le nuove procedure dei meccanismi decisionali hanno efficacia, invece, dal primo gennaio 2011.
Il testo del nuovo regolamento in materia di operazioni con parti correlate, la delibera di adozione n. 17221 del 12 marzo 2010 e un sommario sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.consob.it).

Articolo tratto da: CONSOB

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