Papa Francesco, con due lettere “motu proprio”, ha riformato il processo canonico per quanto in materia di cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, sia nel codice di diritto canonico che nel codice dei canoni delle Chiese orientali.
La prima delle due lettere motu proprio intitolata “Mitis Iudex Dominus Iesus” riguarda il codice di diritto canonico della chiesa latina la seconda, “Mitis et misericors Iesus” riguarda il codice dei canoni delle Chiese orientali. Entrambe le lettere trattano della “riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio”.
Va precisato che non è introdotta alcuna nuova ipotesi di nullità dei matrimoni bensì attraverso la semplificazione il pontefice ha inteso favorire la celerità dei processi per la dichiarazione di nullità.
Si tratta di una decisione storica che interviene ad emendare una formula processuale, quella canonica, ovvero il relativo processo per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale rimasto immutato per tre secoli, dai tempi della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini.
In sintesi le principali novità:
Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva – Fino ad oggi per ottenere una sentenza di nullità del vincolo matrimoniale occorreva esperire due gradi di giudizio se vi era concordia, un primo grado e un appello. Se non c’è concordia, si ricorreva alla Rota Romana. Con la riforma non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche ma sarà sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto. La costituzione del “giudice unico, comunque chierico”, viene rimessa alla responsabilità del vescovo nell’esercizio pastorale della sua potestà giudiziale.
Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo. Il vescovo assumerà dunque un ruolo centrale nel giudizioal fine di risolvere con il “processo più breve” i casi di nullità più evidente.
Lo stesso Vescovo è giudice – La tipologia di processo più breve – in aggiunta a quello documentale ancora vigente – si applica nei casi in cui “l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti”. Tuttavia al fine di non mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio il pontefice ha voluto che il vescovo stesso sia “costituito giudice” in forza del suo essere garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina.
Il processo più breve davanti al vescovo – Al fine di rendere più agile il processo matrimoniale, si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo si annoverano per esempio:
- quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà,
- la brevità della convivenza coniugale,
- l’aborto procurato per impedire la procreazione,
- l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo,
- l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna,
- la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici