Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2009, 21840
In tema di quantificazione del danno non patrimoniale per eccessiva durata del processo (Legge n. 89 del 2001 – Legge Pinto) la Cassazione ha stabilito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea dei Diritti dell Uomo, che ha fissato un parametro tendenziale di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno, non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, quali:
–l’entità della “posta in gioco”, apprezzata in comparazione con la situazione economico-patrimoniale della parte;
–la durata del ritardo;
–il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento;
–il comportamento della parte istante, sicché rileva anche il ritardo c/o la mancata presentazione della cd. istanza di prelievo, la quale non incide sul termine di durata ragionevole, ma bene può essere assunto come sintomo di uno attenuato interesse per la controversia.
Qualora non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale la Corte ha ritenuto che una liquidazione satisfattiva del danno che non sia indebitamente lucrativa possa attestarsi su una cifra non inferiore ad € 750,00, per anno di ritardo, con la precisazione che tale parametro va osservalo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di € 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.
Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 2009, 21840