Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, C. 137-09
È legittimo il divieto di accesso ai “coffee shop” a persone diverse dai residenti imposto dal comune di Maastricht al fine di contrastare il turismo della droga. Un siffatto divieto, secondo la Corte di Giustizia, non contrasta con il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, con i principi di libera di circolazione e di non discriminazione né può invocarsi una limitazione del principio di libera prestazione dei servizi in quanto giustificata dal contrasto al turismo della droga e quindi dalla tutela della salute dei cittadini e dell’ordine pubblico, come si evince dal seguente dispositivo e dalle motivazioni della sentenza medesima.
«Nell’ambito della sua attività consistente nella commercializzazione di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell’uso per scopi medici o scientifici, un gestore di coffeeshop non può avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta l’ammissione di persone non residenti nei Paesi Bassi a tali locali. Riguardo all’attività consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilmente invocati da un tale gestore.
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE. Tale limitazione è tuttavia giustificata dall’obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato».
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Corte di Giustizia UE, 16 dicembre 2010, C. 137-09