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Ispezioni ipotecarie online

Redazionedi Redazione13 Ottobre 2023Aggiornato il:13 Ottobre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
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Ispezioni ipotecarie online anche per le note non digitalizzate e titoli cartacei
Consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei

Ispezioni ipotecarie online anche per le note non digitalizzate e titoli cartacei

L’ispezione ipotecaria via web permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.
Le ispezioni ipotecarie online possono essere effettuate non solo per le formalità originariamente digitali ma anche anche per i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari. È possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
La novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale (per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari), che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.
In particolare, sono disponibili online: i titoli conservati in formato cartaceo, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione non digitalizzate e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.


Consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei

Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca per soggetto (persona fisica o non fisica) o per documento ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister).
Per gli utenti Sister titolari di convenzione ordinaria di profilo B, è disponibile il servizio di ispezione dei registri cartacei in modalità telematica che consente la consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.

Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno. Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.
Ricevuta la richiesta, l’ufficio preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.

Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

  • Trascrizioni
    In queste formalità, per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali).
  • Iscrizioni
    L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento.
  • Annotazioni
    In questo caso si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.

Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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Il notaio è responsabile della mancata verifica di iscrizioni ipotecarie.
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