Ispezioni ipotecarie online anche per le note non digitalizzate e titoli cartacei
L’ispezione ipotecaria via web permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.
Le ispezioni ipotecarie online possono essere effettuate non solo per le formalità originariamente digitali ma anche anche per i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari. È possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.
La novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale (per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari), che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.
In particolare, sono disponibili online: i titoli conservati in formato cartaceo, le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione non digitalizzate e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.
Consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei
Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca per soggetto (persona fisica o non fisica) o per documento ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister).
Per gli utenti Sister titolari di convenzione ordinaria di profilo B, è disponibile il servizio di ispezione dei registri cartacei in modalità telematica che consente la consultazione online delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.
Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno. Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.
Ricevuta la richiesta, l’ufficio preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi. Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.
Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.
- Trascrizioni
In queste formalità, per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali). - Iscrizioni
L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento. - Annotazioni
In questo caso si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.
Articolo tratto da: Agenzia delle Entrate