Con l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 , n. 47 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono” sono state apportate le necessarie modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189 in tema di maltrattamento di animali e combattimenti clandestini.
In particolare all’articolo 2, comma 1, della ridetta legge n. 189/2004, le parole canis familiaris e Felis catus sono state rispettivamente sostituite da Canis lupus familiaris e felis silvestris mentre dopo la parola commercializzare è inserita la parola esportare. Introdotta infine la confisca e la distruzione delle pelli anche in caso di patteggiamento della pena.
In definitiva il testo dell’art. 2 della L. 189/2004 rubricato “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce” assume ora il seguente tenore:
1. È vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.
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