TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6860
Se le acque della piscina non rispettano i parametri relativi alla concentrazione di sostanze nocive per la salute previsti dall’Accordo tra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio), che indica appunto un livello di condizioni igienico-sanitarie minime, il Sindaco può legittimamente emettere un’ordinanza contingibile ed urgente che vieti la balneazione. Tanto è accaduto nella fattispecie relativa ad una piscina le cui acque superavano più del doppio la soglia di concentrazione di coliformi e nitrati ammessa.
Si tratta di un potere che conferito al sindaco sia dall’art. 50, comma 5 del TUEL, per cui lo stesso può intervenire con ordinanza in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sia dall’art. 54, 4 comma del medesimo T.U. per cui “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica..”
In presenza di un interesse pubblico che può essere tutelato solo attraverso l’esercizio dei poteri sindacali extra ordinem, non sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di instaurare un contraddittorio con gli interessati (nella specie con i gestori della piscina) le cui eventuali controdeduzioni possono essere vagliate successivamente.
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TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6860